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Codice disciplinare e Codice di comportamento dei dipendenti

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici...

Descrizione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13.
GIUGNO 2023, n.
81
Regolamento che modifica il Decreto Presidenziale 16.
No.
62, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 della legge 30 marzo 2001, n. 165”.
(23G00092) (GU n. 150 del 29-6-2023) In vigore dal: 14-7-2023 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA In riferimento all’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; In riferimento all’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 17.
17 agosto 1988, n.
400; Con riferimento al Decreto Legislativo del 30 aprile 2022, n.
36, come modificato dalla Legge del 29 giugno 2022, n. 79, che contiene le “Urgenze aggiuntive”.
79, che contiene le “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e in particolare l’articolo 4, che prevede l’introduzione di misure nell’ambito del Codice di condotta dei dipendenti pubblici relative all’uso delle tecnologie dell’informazione e dei media e dei social network; Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.
165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n.
196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, ed in particolare l’art. 154, comma 5-bis, il quale prevede che il parere di cui all’art. 36, comma 4, del Regolamento sia reso dal Garante solo nei casi in cui la legge o il regolamento da adottare disciplini espressamente i trattamenti di dati in questione.
7 marzo 2005, art.
82, che contiene il “Codice del Governo Digitale”; Con riferimento al Decreto Presidenziale n. 16 della Repubblica di Moldova del 7 marzo 2005, art.
No.
62, che contiene il “Decreto regolamentare recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; Visto l’art. 54, comma 1-bis del presente decreto legislativo n.
165 del 2001, come aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett.
(a) della legge n. 165
36 del 2022, che prevede l’introduzione nel Codice di cui al D.P.R. n. 62 del 2013, di una sezione dedicata alla disciplina del lavoro.
62 del 2013, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie dell’informazione e dei media e dei social network da parte dei funzionari pubblici, anche al fine di tutelare la reputazione della pubblica amministrazione; con riferimento all’articolo 4, comma 2, della legge n. 36 del 2022, che stabilisce che i funzionari pubblici sono tenuti ad utilizzare le tecnologie dell’informazione e dei media e i social network.
36 del 2022, che stabilisce che l’introduzione nel Codice della sezione prevista dal D.P.R. n.
62 del 2013, dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie dell’informazione e dei media e dei social network da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare la reputazione della pubblica amministrazione, sarà attuata entro il 31 dicembre 2022; Con riferimento all’articolo 54, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dall’art. 4, comma 1, punto 1
(b) della Legge n. 36 del 2022, che stabilisce che l’attuazione della legge sarà effettuata entro il 31 dicembre 2022.
36 del 2022, che prevede che i dipendenti pubblici debbano seguire un ciclo di formazione obbligatoria, sia all’atto dell’assunzione che in caso di promozione a un posto superiore o di trasferimento del personale, la cui durata e intensità siano commisurate al livello di responsabilità, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della legislazione vigente, su come comportarsi secondo i principi etici; Vista la precedente decisione presa dal Governo nella riunione del 1° marzo 2005 sul tema dell’etica, approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° marzo 2005 sul tema dell’etica, e le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della Legge sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali
Considerato il consenso raggiunto nell’ambito della Conferenza delle Autorità Unificate di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28.12.2006, n. 28.
28 agosto 1997, n.
281, nella riunione del 21 agosto 2001 dicembre 2022; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 dicembre 2022.
Vista la decisione presa dal Governo nella riunione del 31 maggio 2023; Su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione; EMETTO il seguente regolamento.

Modifiche al Decreto Presidenziale 16.
No.
62

  1. Nel Decreto del Presidente della Repubblica 16.
    No.
    a) dopo l’articolo 11 sono inseriti i seguenti articoli.
    Art. 11-bis (Utilizzo di tecnologie informatiche).
    – 1.
    L’Amministrazione, attraverso i suoi funzionari, ha il diritto di effettuare i controlli necessari e di adottare tutte le misure per garantire la sicurezza dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati.
    Le modalità di svolgimento di tali controlli sono stabilite nelle guide adottate con l’Agenzia per l’Italia Digitale, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali.
    Nel caso di utilizzo di dispositivi elettronici personali, si applica l’articolo 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 7.
    del marzo 2005, n.
    82.
  2. L’uso degli account istituzionali è consentito solo per attività legate al lavoro e non deve in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione.
    L’uso di account di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni legate al lavoro, tranne nei casi di forza maggiore in cui il membro del personale non può accedere all’account istituzionale per qualsiasi motivo.
  3. Il membro del personale è responsabile del contenuto dei messaggi inviati.
    I membri del personale devono seguire il metodo di firma delle e-mail ufficiali stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
    Ogni messaggio in uscita deve identificare il mittente e indicare il contatto istituzionale a cui può essere contattato.
  4. Un membro del personale è autorizzato a utilizzare le apparecchiature informatiche fornite dal Consiglio di amministrazione per svolgere compiti personali senza dover lasciare il servizio, a condizione che l’attività sia di breve durata e non interferisca con i compiti istituzionali.
  5. È vietato inviare e-mail, all’interno o all’esterno dell’amministrazione, che siano offensive, discriminatorie o che possano in qualche modo far ricadere la responsabilità sull’amministrazione. Art. 11-ter (Uso dei media e dei social network). – 1. Quando utilizzano i loro account sui social media, i membri del personale devono fare attenzione che le loro opinioni o giudizi su eventi, cose o persone non possano essere attribuiti direttamente al servizio pubblico.
  6. In ogni caso, l’agente deve astenersi da qualsiasi azione o commento che possa danneggiare la reputazione, la dignità o l’immagine dell’amministrazione o della pubblica amministrazione in generale.
  7. Al fine di garantire il necessario livello di riservatezza, le comunicazioni che riguardano direttamente o indirettamente il servizio non vengono normalmente effettuate attraverso conversazioni pubbliche utilizzando piattaforme digitali o social network. Le attività o le comunicazioni in cui l’uso dei social network risponde a esigenze istituzionali sono esenti da questa restrizione.
  8. Nei codici di cui all’articolo 1, paragrafo 2, i consigli possono adottare una “politica di social networking” per ogni tipo di piattaforma digitale per adattare le disposizioni del presente articolo alle loro specificità. In particolare, la “politica dei social network” deve identificare, in base al livello gerarchico e alla responsabilità del membro del personale, i comportamenti che potrebbero danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
  9. Fatte salve le limitazioni legislative, i membri del personale non possono diffondere o far circolare documenti, anche preparatori, e informazioni a cui hanno accesso, per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in contrasto con le disposizioni del Decreto Legislativo 13. Marzo 2013, No. 33, e la Legge 7. Agosto 1990, No. 241.”; (b) all’articolo 12:
  1. al paragrafo 1, dopo le parole “opera nel modo più completo e accurato” sono aggiunte le seguenti parole: “e, in ogni caso, orienta la propria condotta alla soddisfazione dell’utente”;
  2. al paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti parole alla fine: “o che possano nuocere alla reputazione, alla dignità o all’immagine dell’amministrazione o della pubblica amministrazione in generale.”; c) all’articolo 13:
  3. al paragrafo 4, dopo le parole “e adotta un codice di condotta esemplare”, sono aggiunte le seguenti parole: “in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, uguaglianza, giustizia, inclusione e condotta ragionevole”;
  4. dopo il paragrafo 4, è aggiunto il seguente paragrafo: “4-bis. Il responsabile assicura lo sviluppo professionale dei colleghi, incoraggia le opportunità di formazione e promuove le opportunità di sviluppo all’interno e all’esterno della struttura di cui è responsabile”;
  5. il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: “5. Il Responsabile, tenuto conto delle risorse disponibili, assicura il benessere organizzativo della struttura di cui è responsabile, promuove l’instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra i colleghi e le relazioni, sia all’interno che all’esterno della struttura, basati sulla leale collaborazione e sulla fiducia reciproca, e adotta misure per garantire la circolazione delle informazioni, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.”;
  6. al paragrafo 7, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “e la misurazione del raggiungimento dei risultati e dei comportamenti organizzativi”; d) all’articolo 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: “5-bis. Le attività di cui al comma 5 comprendono anche cicli di formazione sull’etica nel settore pubblico e sulla condotta etica, obbligatori sia all’atto dell’assunzione che in caso di promozione a funzioni superiori o di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono commisurate al livello di responsabilità.”; e) all’articolo 17, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Le amministrazioni provvedono allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Articolo 2Clausola di stabilità finanziaria

  1. L’attuazione del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività di cui al presente decreto, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nel rispetto della normativa vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Chiunque sia responsabile deve tenerne conto e fare in modo che venga rispettata.

Dato a Roma, 13. Giugno 2023 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione Videno, Ministro della Giustizia: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 26. Giugno 2023 Ufficio per il Controllo degli Atti della Presidenza del Governo, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, No. 1844